Sanzioni: novità in materia di etichette, presentazione e pubblicità degli alimenti
Sicuramente di interesse comune è l’argomento “sanzioni”. Questa volta capiamo cosa accade quando le etichettature non rispettano i requisiti previsti dal nuovo Regolamento UE 1169/2011. Ci viene in aiuto lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, emettendo il 6 marzo 2015 una circolare indicativa sulle sanzioni applicabili alle violazioni del Reg. UE 1169/2011. L’utilità di questa circolare è chiara e cristallina: evitare di incappare in errori che, letteralmente, possono “costarci caro”! Meno facile invece è la divulgazione di queste informazioni. Sarebbe infatti utile che, argomenti come questi con i dovuti aggiornamenti in materia, venissero sviscerati e divulgati, magari anche durante i corsi per l’HACCP o in corsi di aggiornamento professionali per gli stessi consulenti per l’HACCP, che possono così trovarsi a consigliare in maniera più completa i propri clienti
Cerchiamo allora di capire cosa ci indica la circolare. Nonostante il 13 Dicembre 2014 sia diventato applicativo il Reg. UE 1169/2011, resta ancora valido l’articolo n. 18 del D.lgs 109/1992 (norma quadro a livello nazionale in materia di etichettatura) fintanto che non sarà adottato un nuovo decreto legislativo che rechi un quadro sanzionatorio specifico alle disposizioni del Reg. 1169/2011. Lo scopo è quello di garantire una continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo n.18 del D.Lgs. 109/1992 nell’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria, fornendo tutte le indicazioni operative. Viene perciò proposta una vera e propria tabella di concordanza, in cui vengono raccordati gli aspetti salienti tra i due testi di legge, anche perché molte disposizioni del nuovo regolamento confermano alcuni aspetti presenti nelle precedenti direttive (comunitarie e nazionali) mentre in altri casi ne innovano i contenuti. La circolare stessa ricorda poi che le disposizioni sanzionatorie indicate nel D.Lgs 109/1992 sono da intendersi applicabili solo nei punti confermati anche dal Reg. UE 1169/2011, ma che l’ art. 18 del D.Lgs 109/1992 resta applicativo per quegli aspetti non espressamente armonizzati dal Regolamento europeo (vedi il Lotto o i prodotti non preconfezionati ad esempio).
La gamma di sanzioni variano da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 18.000,00, variando anche in base alla violazione. Vediamone qualcuna a titolo esemplificativo.
Non adempiere all’Art. 9 (par.1) del Reg. UE 1169/2011, che riporta l’elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta e che, in parallelo, corrisponderebbe all’Art. 3 del D.Lgs 1992/1992, prevede una sanzione che oscilla tra € 1.600,00 e € 9.500,00. Oppure ancora, non ottemperare a quanto richiesto per l’elenco degli ingredienti (Art. 18, par. 1 del Reg. UE 1169/2011 - Art. 5 Ingredienti c. 3 del D.Lgs 1992/1992) può comportare sanzioni che vanno da € 600,00 ad € 3.500,00; o non segnalare correttamente alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Art. 21 ed Allegato II del Reg. UE 1169/2011 - Art. 5 Ingredienti del D.Lgs 1992/1992) può comportare sanzioni che vanno da € 600,00 ad € 3.500,00. Queste solo alcune, ma la lista è lunga e complessa. Si consiglia perciò una presa visione completa della circolare, presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it
Dott.ssa Federica Tavassi
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare