Pane nero sotto inchiesta
La recente comparsa di prodotti da forno di colore nero sui banchi dei panifici (e non solo) è stata accompagnata da non poco clamore. L'iniziale fervente curiosità infatti è stata soppiantata da un successivo scetticismo e una preoccupata perplessità dei consumatori. Con il passare del tempo, infatti, la stranezza del ritrovarsi tra le mani un panino in total black è passata dall'essere “alla moda”all'essere messo “alla gognaâ€. I prodotti in questione sono pane, pizza, dolci e più in generale tutti quei prodotti da forno al cui impasto è stato aggiunto, come ingrediente, il carbone vegetale, anche detto E153. E' il Ministero della Salute stesso a fare chiarezza su cosa sia questo composto e come deve essere integrato nei prodotti di panetteria. L'E153 è un composto polivalente e che per questo può essere usato almeno in due modalità differenti: come colorante o come sostanza con specifici effetti benefici sulla salute dei consumatori in relazione alle sue proprietà adsorbenti dei gas intestinali. Questo diverso utilizzo, obbliga i produttori ad approcciarsi a Regolamenti comunitari diversi. Infatti per l'utilizzo dell'E153 come colorante si deve fare riferimento al Reg. CE n. 1333/2008 per le condizioni d'impiego, e quindi per le dosi utilizzabili e in quali prodotti alimentari e al Reg. CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dell'additivo.
Nel caso di prodotti da forno il carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei “prodotti da panetteria fini”(categoria 07.2), che include prodotti sia dolci che salati tra cui anche le fette biscottate e i crackers. L'utilizzo del carbone vegetale/attivo per il suo effetto benefico, invece, fa capo a quanto riportato nel Reg. UE n.432/2012 che da istruzioni su come compilare l'elenco corretto di indicazioni consentite sulla salute in relazione all'E153. Nel caso quindi si voglia beneficiare delle proprietà salutistiche che il carbone vegetale/attivo ha, si dovrà procedere all'assunzione dello stesso sotto forma di integratore (e possibilmente sotto consiglio medico). L'utilizzo di questo additivo nell'industria alimentare, stando alla nota ministeriale n.47415, è quindi consentito nella produzione di prodotti di “panetteria fine”solo come additivo colorante e nelle quantità previsto dal Reg. CE 1333/2008.
E' ammissibile quindi la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato come tale (e non denominato come pane), che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina) anche altri ingredienti, tra cui, volendo anche il carbone vegetale come additivo colorante, nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea. Ciò che non è ammissibile è denominare tale prodotto come “pane”nella etichetta, nella presentazione o nella pubblicità fornita al consumatore, sia nel caso di prodotti preconfezionati che in quelli venduti sfusi, in quanto nella produzione del pane non vi è tradizione d'uso di questo additivo come ingrediente. Nello stesso modo non è ammissibile indicare tali prodotti come prodotti che siano benefici per l'organismo umano in quanto arricchiti di carbone vegetale, facendo quindi riferimento alle specifiche caratteristiche benefiche di questo, ne indicarlo in etichetta o qualsiasi strumento possa fornire informazioni non veritiere al consumatore finale.
Dott.ssa Federica Tavassi
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare