Reg. CE 931/2011.

Il legislatore è intervenuto sulla necessita' di fornire all'operatore del settore alimentare a cui sono destinati e all'autorità competente che ne faccia richiesta maggiori informazioni sui prodotti di origine animale trasformati e non.

In caso di allerta sanitaria, per poter intervenire in maniera rapida ed efficiente, è necessario avere a disposizione una serie di informazioni indispensabili al ritiro dei prodotti potenzialmente pericolosi. Tali informazioni, soprattutto nel caso dei prodotti di origine animale, sono spesso insufficienti e rendono difficilmente identificabili i prodotti sospetti, si è cosi' costretti ad effettuare ritiri su larga scala che determinano ingenti perdite economiche nel settore alimentare. Con il Reg. CE 931/2011 il legislatore è così intervenuto ponendo l'attenzione sulla necessita' di garantire maggiori informazioni sui prodotti trasformati e non trasformati di origine animale. Fanno eccezione i prodotti composti, ossia quei prodotti contenenti vegetali o prodotti trasformati di origine animale (formaggi e salumi alle erbe, pesce e carni aromatizzati con erbe o spezie, paste ripiene, ecc.).

Per tali prodotti devono essere garantite all’operatore del settore alimentare al quale i prodotti sono destinati o all’autorità competente che ne faccia richiesta, le seguenti informazioni: descrizione dettagliata degli alimenti; il volume o la quantità degli alimenti; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l’indirizzo dello speditore (proprietario), se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario), se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; la data di spedizione. Tali informazioni sono: fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa della UE, relativa alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale; aggiornate quotidianamente; rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati. Tali informazioni possono essere indicate dal fornitore su un modulo a sua discrezione purchè di facile comprensione per il destinatario. Il Reg. CE 931/2011 si applicherà a partire dal 1 luglio 2012.

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