Novità, obblighi e sanzioni per l'utilizzo dell'olio d'oliva extravergine
Le novità legislative inerenti alla sicurezza e all’igiene alimentare che vengono via via introdotte a livello Comunitario e Nazionale hanno, tra gli scopi primari, quello di salvaguardare la salute del consumatore ed evitare che sia oggetto di frodi. Questo è l’obbiettivo primario anche della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 pubblicata nel supplemento n.83 della G.U. 261, che elenca le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge Europea 2013 bis). Tra i punti toccati, al Capo IV (Disposizioni in materia di ambiente), l’ articolo 18 va a specificare le Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, che entreranno in vigore a partire dal 25 novembre 2014. Prevedendo anche specifiche sanzioni per chi non si allinea alle direttive, è consigliabile agli “addetti ai lavori” di prendere visione dei cambiamenti introdotti e farli propri quanto prima. Gli Operatori del settore alimentare, e soprattutto quelli che operano nella ristorazione collettiva, cooperando con il proprio consulente per l’HACCP avranno tempo fino al 25 di novembre per allinearsi agli obblighi previsti così da evitare di incappare in spiacevoli sanzioni. Vediamo nel dettaglio cosa viene richiesto.
L’articolo 18 di suddetta legge va a modificare alcuni punti della Legge del 14 gennaio 2013, n. 9, preesistente in Italia, la cosiddetta “Legge salva olio”.
La prima modifica viene effettuata sull’indicazione dell’origine dell’olio apposta in etichetta. Infatti se l’olio deriva da una miscela di oli d’oliva originari da più di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di un Pese Terzo, questo dovrà possedere in etichetta l’origine indicata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita. In questo modo si cerca di mettere in guardia il consumatore sulla diversa qualità e composizione del prodotto che sta per usare.
La seconda modifica è probabilmente la più importante. Definisce infatti che “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.
Non ci saranno più scuse ormai, in tutti gli esercizi come ristoranti, tavole calde, mense, pizzerie, bar dovranno sparire le tanto chiacchierate “oliere da tavola”. Con l’entrata in vigore del tappo anti-rabbocco per i contenitori di olio extra vergine d’oliva, infatti, si vuole garantire al consumatore la certezza di utilizzare realmente il prodotto contenuto all’interno della confezione che deve essere inoltre etichettata conformemente alla norma vigente. Essendo forniti di un idoneo dispositivo di chiusura, infatti, il contenuto di queste confezioni non potrà essere modificato in alcun modo senza compromettere l’integrità della confezione; inoltre l’apposito sistema di protezione impedisce il riutilizzo della confezione dopo l’esaurimento del contenuto originale. Ma non solo. Questo sistema garantirà anche la tracciabilità dell’olio extra vergine d’oliva, non solo di quello utilizzato nelle cucine di ristoranti e pizzerie ma anche e soprattutto di quello proposto sulle tavole al momento del servizio.
Altri due passaggi fondamentali di questi adeguamenti normativi sono le sanzioni e le tempistiche attuative. Chi non si adegua a quanto richiesto infatti è passibile di sanzioni che vanno da 1000 a 8000 euro fino alla confisca del prodotto ed in questo ambito le modifiche apportate assicurano e richiedono anche una più ampia operatività di tutti gli organi di controllo. Infine, la legge non prevede alcun tempo di adeguamento quindi neanche quello necessario per lo smaltimento di eventuali scorte di magazzino.
Dott.ssa Federica Tavassi
Roma 24 novembre 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare