Il Regolamento UE 1169/2011 e i suoi allegati: scopriamone insieme i dettagli

foto L’Unione Europea il 25 ottobre 2011 ha emanato il Regolamento 1169 al fine di fornire al consumatore informazioni il meno possibile ingannevoli e di favorire lo scambio di merci tra Stati membri.

Il 13 dicembre 2014 diventeranno applicative la maggior parte delle novità presenti in questo documento, ma dato che le informazioni più approfondite sono presenti nei 14 allegati cerchiamo ora di esaminarli brevemente più da vicino.

L’allegato I specifica il significato di ogni termine che può essere utilizzato nella dichiarazione nutrizionale. L’allegato II, molto importante, elenca tutte le sostanze che devono essere messe in risalto nell’etichetta in quanto allergeni o prodotti che provocano intolleranze.

L’allegato III individua invece 6 categorie di alimenti la cui etichettatura deve comprendere alcune informazioni complementari, cioè: gli alimenti imballati in taluni gas; gli alimenti contenenti edulcoranti (ad esempio nel caso in cui contengano aspartame/sale di aspartame- acesulfame deve essere menzionato il fatto che questo sia una fonte di fenilalanina); gli alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio (derivati della liquirizia) che nel caso siano presente in un dolciume o in una bevanda in concentrazioni superiori a determinate soglie devono essere nominati in etichetta seguiti dalla dicitura “evitare un consumo eccessivo in caso di ipertensione”; le bevande con elevato tenore di caffeina o gli alimenti con caffeina aggiunta, in cui è richiesta la dicitura “elevato tenore di caffeina: non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento”; gli alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanolo ed esteri di fitostanolo nelle cui etichette deve essere segnalato che gli alimenti sono destinati esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di colesterolo nel sangue; la carne, le preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesci congelati in cui deve essere indicata la data di primo congelamento.

L’allegato IV definisce l’altezza della x, lettera dell’alfabeto scelta per stabilire i parametri tipografici che devono rispettare le scritte su ogni etichetta.

foto Nell’allegato V sono elencati tutti gli alimenti che sono esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta.

L’allegato VI riguarda la denominazione degli alimenti e le indicazioni specifiche che la accompagnano, mentre l’allegato VII è sull’indicazione e designazione degli ingredienti. Quest’ultimo è un argomento molto complesso e dettagliato, tanto che l’allegato è stato suddiviso in 5 parti e tratta in maniera specifica: di come gli ingredienti debbano essere indicati in ordine di peso decrescente; degli ingredienti che vengono riportati con la categoria alimentare di cui fanno parte; degli ingredienti che possono essere elencati semplicemente con la categoria di appartenenza e dal numero E; della designazione degli aromi e degli ingredienti composti.

L’allegato VIII tratta dell’indicazione quantitativa degli ingredienti, cioè di quel dato espresso in percentuale che corrisponde alla quantità dell’ingrediente al momento della sua utilizzazione. In quest’ambito vengono citati anche tutti i casi in cui non è necessaria. L’allegato IX individua gli alimenti esentati dall’obbligo dell’indicazione della quantità netta in etichetta. L’allegato X specifica le modalità di presentazione della data di scadenza, del termine minimo di conservazione o della data di congelamento e cita gli alimenti e le bevande che sono esentati dall’obbligo di indicazione.

L’allegato XI definisce le tipologie di carne per cui diventa obbligatorio riportare il paese di origine o il luogo di provenienza e cioè le carni suine, ovine, caprine e di volatili fresche o congelate. L’allegato XII riguarda il titolo alcolometrico ed elenca in una tabella le variazioni tollerate di tale valore in relazione al tipo di bevanda presa in considerazione.

Infine l’allegato XIII e l’allegato XIV sono utili ai fini di una corretta compilazione dell’etichetta nutrizionale in quanto esprimono l’uno i consumi di riferimento di alcuni elementi nutritivi degli adulti e l’altro i coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia.

Dott.ssa Isabella De Vita
Roma 17 novembre 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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