Un occhiata all’etichetta: il codice di lotto
L’etichetta rappresenta, se così si può dire, la “carta di identità” di un prodotto alimentare riportando in essa tutte le informazioni che il consumatore deve poter visionare per scegliere in maniera consapevole un prodotto piuttosto che un altro. Ma non solo! L’etichetta rappresenta anche una tutela per il consumatore e per la sua sicurezza. Tra le informazioni infatti il lotto di produzione assolve perfettamente a questo compito. In questo approfondimento sull’etichettatura dei prodotti ci soffermeremo quindi sul codice di lotto. Analizziamo in che modo questo deve essere presente nelle etichette dei prodotti, in base a quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore, e vediamo quali modifiche subirà alla luce dell’imminente nuova normativa in materia.
L’Art. 13 del Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109 definisce il lotto di produzione come un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare che viene prodotto, fabbricato e/o confezionato in circostanze praticamente identiche. Ognuno di questi insiemi di unità di vendita viene identificata da un codice di lotto che può essere scelto dal produttore, o dal confezionatore, o dal primo venditore stabilito dalla Comunità Europea, ed è apposto sotto la sua responsabilità.
Sempre secondo la normativa attualmente in vigore, ma che verrà sostituita a breve dalla nuova, i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita se non riportano il lotto di produzione di appartenenza. Questo perché il lotto rappresenta una parte fondamentale nel sistema di rintracciabilità alimentare. Rappresenta infatti un tassello importante nel percorso che fa il prodotto “dai campi alla tavola” identificando quella partita di prodotti in maniera univoca. Questo permette di rintracciare tempestivamente il prodotto in caso di problemi, in modo da poter agire nella maniera più corretta con azioni correttive, ritiri o richiami dal mercato.
A tal proposito è necessario specificare, non solo cos’è e a cosa serve il lotto ma anche come si presenta. Il codice di lotto infatti è un codice alfanumerico che deve essere ben visibile sulla confezione del prodotto, che solitamente è preceduto dalla lettera L, cosi da essere identificato subito e in maniera inequivocabile rispetto a tutte le altre informazioni presenti in etichetta. Il codice di lotto può inoltre coincidere con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione purchè queste siano espresse nella forma riportante giorno/mese/anno.
C’è però da sottolineare che a breve la normativa in materia di etichettature cambierà. Le novità apportate da questo Regolamento non sono poche e vanno sicuramente sviscerate punto per punto per un analisi più approfondita. Per il momento ci soffermiamo sul codice di lotto con la promessa di tornare sull’argomento non appena il Regolamento diventerà di “uso comune”.
Il nuovo Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è il Regolamento UE N.1169/2011 che diventerà obbligatorio il 13 dicembre 2014 ad eccezione di alcuni requisiti particolari che diventeranno obbligatori successivamente (vedi indicazioni nutrizionali obbligatorie dal 2016 ma facoltative dal 2014). La prima differenza che si nota è l’assenza dell’ obbligatorietà di menzione del lotto, tra le indicazioni che devono essere riportate in etichetta infatti scompare il codice di lotto. Questo pone il Regolamento stesso in una posizione di ambiguità, in quanto è impossibile sorvolare sull’importanza anche giuridica del codice di lotto. Effettivamente l’art. 1 del suddetto Regolamento che stabilisce “le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti” sembra in linea con le normative precedenti (vedi Reg. 178/2002) dove tra gli obbiettivi primari c’era quello di “garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti”. Rendere non più obbligatoria l’indicazione del lotto in etichetta potrebbe voler dire una maggiore difficoltà a perseguire l’obbiettivo iniziale di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana mediante azioni di ritiro o richiamo di prodotti, azioni queste che si basano proprio sulla presenza di un lotto di produzione inequivocabile.
Dott.ssa Federica Tavassi
Roma, 17 dicembre 2013
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare