I mangimi e la loro produzione: ecco le regole da rispettare per ottenere un prodotto sicuro.
“Noi siamo quello che mangiamo”. Già nell’Ottocento il filosofo tedesco Feuerbach aveva intuito l’importanza dell’alimentazione per il nostro benessere fisico. Dal momento che nella nostra dieta i prodotti di origine animale occupano una buona percentuale possiamo tranquillamente applicare questa definizione all’ambito dell’allevamento per il consumo umano. Mangimi di qualità scadente possono dare problemi di salute non solo agli animali che li ingeriscono, ma anche all’uomo che ne consuma i prodotti.
Per questo motivo il Consiglio dell’Unione Europea il 12 gennaio 2005 ha emanato il Regolamento n° 183 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.
Tale provvedimento normativo si applica: alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi a partire dalla produzione fino all’immissione sul mercato; alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti e alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione: la produzione domestica privata per animali destinati al consumo privato e per animali non allevati per la produzione di alimenti; la somministrazione di mangimi ad animali non allevati per scopi alimentari; la fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria a livello locale e la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
Il Regolamento 183 prescrive che tutte le operazioni effettuate durante la produzione dei mangimi devono essere gestite seguendo i principi del sistema HACCP e ogni modifica a tali procedimenti deve essere documentata e registrata.
Lo stesso Regolamento stabilisce che gli stabilimenti in cui si producono, trasformano, stoccano, trasportano o distribuiscono mangimi devono essere registrati e notificati all’autorità competente, che concede loro il riconoscimento solo in seguito a un’ispezione in loco prima dell’avvio di qualsiasi attività. Qualora questi non soddisfino più le condizioni stabilite dal Regolamento 183/2005 per almeno un anno, l’autorità competente può revocare la registrazione o il riconoscimento.
L’articolo 23 invece determina le condizioni che devono rispettare gli importatori di mangimi da paesi terzi, cioè: che il paese e lo stabilimento di invio figurino in elenchi redatti ai sensi del regolamento 882/2004 e che i mangimi importati rispettino i requisiti stabiliti dalle norme comunitarie e dal Regolamento 183 stesso.
Il Regolamento infine prevede 5 allegati, di cui il primo stabilisce i “requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello di produzione primaria”.
A questo punto è bene ricordare che per “produzione primaria dei mangimi” si intende la “produzione di prodotti agricoli, comprese le fasi di coltivazione e raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca, da cui derivano esclusivamente prodotti che dopo la raccolta o la cattura non vengono sottoposti ad altre operazioni se non un trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici”. Anche le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi soggette ai requisiti espressi dall’allegato I.
Nel momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non sono più considerati prodotti primari e quindi gli stabilimenti che li utilizzano devono rispettare i requisiti dell’allegato II.
L’allegato III riguarda invece la buona pratica di alimentazione degli animali e stabilisce le regole da rispettare nella fase del pascolo e della somministrazione dei mangimi, compresa la fase di stoccaggio.
L’allegato IV è un elenco degli additivi autorizzati ai sensi del Regolamento 1831/2003 e l’allegato V esprime le modalità con cui devono essere indicate le imprese del settore mangimistico che hanno ricevuto il riconoscimento nell’elenco comunitario, compreso il numero di identificazione.
Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare