Etichettatura dei prodotti ittici: nuove regole che tutelano il consumatore

Applicativo dal 13 dicembre 2014, il capo IV del nuovo Regolamento UE 1379/2013 riguarda le informazioni da fornire al consumatore nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici.

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Più precisamente, l’articolo 35 indica le informazioni obbligatorie che devono essere presenti in etichetta: denominazione commerciale e nome scientifico, metodo di produzione, zona di cattura o allevamento, categoria di attrezzi da pesca, stato fisico e termine minimo di conservazione.

La denominazione commerciale varia da Stato membro a Stato membro. Ogni Paese deve infatti redigere un elenco ufficiale delle denominazioni ammesse, affiancate al nome scientifico della specie, aggiornato e comunicato alla Commissione Europea.

Tra le novità del Regolamento UE 1379/2013 vi è l’obbligo di indicare la sottozona di pesca FAO in modo comprensibile per il consumatore, il corpo idrico di origine per i prodotti d’acqua dolce e il paese in cui il prodotto ha raggiunto la maggior parte del peso o del periodo di allevamento.

L’articolo 39 disciplina invece le informazioni facoltative, che devono essere verificabili e non sostituire quelle obbligatorie. Tra queste: data di cattura, porto di sbarco, informazioni ambientali e nutrizionali.

 

Dott.ssa Isabella De Vita

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