Etichettatura dei prodotti ittici: nuove regole che tutelano il consumatore
Applicativo dal 13 dicembre 2014, il capo IV del nuovo Regolamento UE 1379/2013 riguarda le informazioni da fornire al consumatore nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici. Più precisamente, l’articolo 35 indica le informazioni obbligatorie che devono essere presenti in etichetta, cioè: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, utilizzando i termini “…pescato…”, “…pescato in acque dolci…”, “…allevato…” ; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrazzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III di tale Regolamento; d) lo stato fisico (se fresco o decongelato); e) il termine minimo di conservazione.
La denominazione commerciale è propria di ogni Stato membro, in quanto l’articolo 37 obbliga ogni paese dell’Unione Europea a redigere un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio affiancate al loro nome scientifico. Per quest’ultimo si fa riferimento al sistema di informazione “FishBase” o al database ASFIS della FAO, mentre la denominazione commerciale può essere il nome della specie nella lingua ufficiale dello Stato membro o ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. Gli elenchi delle denominazioni commerciali vengono costantemente aggiornati e ogni modifica apportata da ogni Stato membro viene notificata alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
Una novità introdotta dal Regolamento UE 1379/2013 è l’obbligo: dell’indicazione della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO in termini comprensibili per il consumatore, per i prodotti ittici catturati in mare; del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotti nel caso di prodotti ittici d’acqua dolce; della menzione dello Stato membro, o paese terzo, in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale, o ha trascorso metà del periodo di allevamento, per i prodotti di acquacoltura.
L’articolo 39 definisce invece le informazioni supplementari facoltative che possono inserite in etichetta a patto che siano chiare e inequivocabili e non occupino lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. Tra queste citiamo: la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta di prodotti d’acquacoltura; la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti; per i prodotti ittici catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che li ha catturati; informazioni di tipo ambientale o etico/sociale; informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto. Non è ammessa l’indicazione di informazioni facoltative che non sia possibile verificare.
Dott.ssa Isabella De Vita
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare