Etichettatura dei prodotti alimentari: una prima forma di tutela del consumatore
L’etichetta rappresenta il primo e unico mezzo di informazione che ha a disposizione il consumatore durante gli acquisti. È anche molto importante nel sistema HACCP, in quanto è un punto fondamentale per la rintracciabilità del prodotto. Inoltre ogni dipendente delle ditte di ristorazione è obbligato ad apporre sugli alimenti lavorati un’etichetta che descriva l’alimento, l’ora di inizio della lavorazione e la data.
L’articolo 2 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n°109 sancisce che “… L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore…”.
Secondo questa normativa in ogni etichetta alimentare devono essere presenti queste indicazioni:
- la denominazione di vendita
- l’elenco degli ingredienti
- la quantità netta o nominale di prodotto in ogni confezione
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- il nome o la ragione sociale, o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con un contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto
- le istruzioni per l’uso, ove necessario
- il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto…"
Tale Decreto Legislativo è stato modificato più volte, ma uno degli aggiornamenti più importanti è senza dubbio la Direttiva europea 2000/13, recepita in Italia tramite il D. Lgs 181/2003, in quanto garantisce l’armonizzazione delle norme riguardanti l’etichettatura di tutti i paesi dell’Unione Europea.
La Direttiva Europea 2003/89 prescrive di evidenziare i potenziali allergeni presenti nei prodotti, tra cui cereali, pesce e crostacei, arachidi, soia, latte, frutta secca, sedano, senape, sesamo e anidride solforosa, in quanto responsabili della maggior parte dei casi di allergia alimentare a livello mondiale. Ci permettiamo di osservare che la citazione in etichetta di un allergene non previsto tra gli ingredienti con la tipica frase “… Può contenere tracce di …” è comunque segno di una procedura operativa non effettuata correttamente, in quanto dimostra che l’azienda non riesce a garantire il perfetto controllo di ogni linea produttiva.
L’elenco aggiornato degli allergeni alimentari da inserire nelle etichette è riportato nell’ allegato I sez III del D. Lgs 114/2006, che recepisce le direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE.
Gli ultimi due provvedimenti emanati dalla Comunità Europea in materia di etichette alimentari sono il 1924/2006, che riguarda le indicazioni nutrizionali che possono essere presenti in etichetta, e il Regolamento (UE) 432/2012 che vieta la reclamizzazione di virtù salutistiche dei prodotti salvo quelle ammesse dal Regolamento CE 1924/2006, articolo 13, paragrafo 3
Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP
Roma 25 marzo 2013