Etichetta nutrizionale obbligatoria: una novità del Regolamento 1169/2011

foto Come enuncia il Decreto Legislativo 109 del 1992 “… l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore …“.

Tra le informazioni che possono fornire maggiore consapevolezza su ciò che si acquista vi è senza dubbio la composizione nutrizionale degli alimenti.

I requisiti che devono essere rispettati dall’etichetta nutrizionale sono attualmente dettati dal Decreto Legislativo 77 del 1993 ma dal 13 dicembre 2014 sarà applicato il Regolamento 1169 del 2011.

Come enunciato nell’articolo 54, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti di tale Regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte; gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito della dichiarazione nutrizionale, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte; gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione nutrizionale possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014.

Gli articoli del Regolamento che specificatamente trattano dell’etichetta nutrizionale vanno dal 29 al 35. Nell’articolo 30 si disciplina il contenuto della dichiarazione nutrizionale, ovvero il valore energetico, la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. In più possono essere menzionate le quantità presenti di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e Sali minerali. Nel paragrafo 7 dell’articolo 30 si aggiunge inoltre che entro il 13 dicembre 2014 la Commissione si esprimerà in merito alla necessità di includere nelle informazioni al consumatore anche la presenza di grassi trans e restrizioni al loro uso, allo scopo di consentire agli utenti di operare scelte più sane nella propria dieta.

foto L’articolo 31 specifica le modalità di calcolo del valore energetico mentre l’articolo 32 specifica che tale valore e la quantità delle sostanze nutritive presenti devono essere espressi per 100g o per 100ml o per singola porzione o unità di consumo.

Le modalità di presentazione dei dati nutrizionali sono dettate dall’articolo 34, in cui si afferma che essi devono essere posizionati nel campo visivo principale e utilizzando una dimensione di carattere non inferiore a 0,9 mm.

L’articolo 35 infine prevede che le informazioni nutrizionali possano essere presentate con metodi differenti, purchè siano di facile comprensione e siano volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta.

Dott.ssa Isabella De Vita
Roma 28 aprile 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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