Dispositivi di protezione
Secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008 per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” e prevede che vengano utilizzati solo quando siano già state adottate “misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.”
Nell’industria alimentare però è importante ottenere due obiettivi dal punto di vista della sicurezza: da una parte infatti i DPI utilizzati garantiranno la sicurezza dei lavoratori, dall’altra contribuiranno, insieme all’osservanza delle direttive europee e del manuale di autocontrollo interno all’azienda, alla sicurezza del prodotto finito e quindi, in ultima istanza, anche alla sicurezza del consumatore finale. In generale comunque possiamo dire che i DPI devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro; devono essere adeguati ai rischi da prevenire; e devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.
Nell’industria alimentare e in tutte le sue minime sfaccettature sono previste un gran numero di DPI diversi a seconda del settore di lavorazione. Qualsiasi sia il settore di lavorazione però la protezione del lavoratore prende in considerazione tutto l’organismo umano, mettendo a disposizione quindi dispositivi di protezione per ogni parte dal corpo: dalla testa ai piedi.
Per la protezione del capo sono previsti elmetti a secondo delle esigenze di lavorazione, e copricapo (retine, berretti, ecc.) che invece sono previsti in ogni occasione di manipolazione alimenti, per garantire che la capigliatura venga contenuta correttamente e non costituisca una fonte di contaminanti.
Per la protezione delle braccia e delle mani sono previste un gran numero di soluzioni, considerando anche il fatto che le mani, in qualsiasi tipo di industria, sono probabilmente la parte del corpo più esposta ad eventuali rischi, in quanto rappresentano anche la parte più “operativa”.
I guanti, cosi come qualsiasi altro tipo di DPI, hanno, come detto in precedenza, il duplice scopo di proteggere il lavoratore e di garantire la sicurezza del prodotto finito. Per questo i materiali utilizzati per ottenere i guanti utilizzati nell’industria alimentare devono essere ben studiati. Se il guanto viene utilizzato per la manipolazione del cibo, deve portare la dicitura “per uso alimentare” ed eventualmente anche il pittogramma previsto per questo tipo di DPI. Il guanto protettivo di qualità elevata deve permettere buona protezione contro sostanze irritanti della pelle e deve essere adatto per l’impiego in tutti i settori della trasformazione degli alimenti nel catering e nella vendita di alimenti.
Il pittogramma previsto per questi DPI conferma che i guanti protettivi sono conformi alla direttiva UE 1935/2004, che stabilisce le caratteristiche generali dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Questo contesto regola anche il comportamento di migrazione, cioè la possibile cessione di materiali del prodotto in determinate condizioni ambientali, quando viene a contatto diretto con gli alimenti. In poche parole è necessario che i materiali utilizzati non rilascino un quantitativo tale di componenti che possa rendere pericolosi per la salute umana gli alimenti o le materie prime manipolate o causare un’alterazione inaccettabile della qualità degli alimenti. I guanti utilizzati nel settore dell’industria alimentare sono innumerevoli: possono essere in nitrile, lattice o vinile, per la semplice manipolazione e lavorazione degli alimenti; possono essere in acciaio inox e fibre particolari per la protezione da taglio da impatto o di resistenza; ed infine possono essere utilizzati una gamma di guanti termici per la protezione da rischi dovuti al freddo o al calore e fuoco.
I DPI per l’industria alimentare proseguono con tutta una serie di calzari (scarpe, zoccoli, calzari) che garantiscono, qualunque sia la condizione di lavoro, la protezione dal rischio di scivolamenti ed infortuni da caduta accidentale del lavoratore. La carrellata si conclude poi con i camici e i grembiuli. Anche questi svolgono la doppia funzione: salvaguardare il lavoratore (soprattutto in operazioni di taglio o maneggio lame, se costituiti da materiali a prova di taglio come le maglie di acciaio inox) e garantire la sicurezza del prodotto manipolato, in quanto il semplice camice di cotone, che rappresenta l’indumento di lavoro utilizzato esclusivamente nel luogo di lavoro, evita la trasmissione di eventuali contaminanti dall’esterno. L’azienda ha l’obbligo primario di fornire a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione previsti ma non è meno importante l’opera di sensibilizzazione che la stessa azienda dovrebbe svolgere nei confronti dei propri lavoratori, formandoli ed istruendoli al corretto uso dei DPI, per la loro salvaguardia e non solo.
Dott.ssa Federica Tavassi
Roma, 01 dicembre 2013
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare