Controlli ufficiali: come affrontarli e cosa aspettarsi
Il “Pacchetto Igiene” emesso nel 2004 comprende anche indicazioni in merito ai controlli ufficiali a cui vengono sottoposte le aziende agro-alimentari, per questo è bene valutare e prendere in considerazione anche questi aspetti durante la consulenza per l’HACCP all’azienda.
Analizzeremo, quindi, quali indicazioni fornisce il Regolamento (CE) n. 882/04 in merito all’esecuzione dei controlli ufficiali, intesi a verificare la conformità alla normativa. Anche in questo caso la finalità ultima del controllo ufficiale si riassume nel prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali; e garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti.
In funzione di quest’ottica gli Stati Membri garantiscono che i controlli siano eseguiti periodicamente e con una frequenza appropriata in funzione dei rischi rilevati e gli obbiettivi da raggiungere.
Il controllo ufficiale ha la prerogativa di essere eseguito senza preavviso e in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del trasporto e della distribuzione di mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. I controlli ufficiali vengono eseguiti in campo nazionale: su aziende nazionali che producono prodotti per il commercio nazionale; ma con la stessa accuratezza, vengono svolti controlli ufficiali anche sulle esportazioni fuori dal Paese e fuori dalla Comunità, e sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni prodotti dai paesi terzi. E’ estremamente importante infatti garantire che i prodotti destinati ad un qualsiasi altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. Se infatti lo Stato membro identifica una non conformità durante un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto o magazzinaggio adotterà le misure appropriate che però possono anche includere il rinvio del prodotto allo Stato membro di origine. Le autorità competenti, dal canto loro, devono garantire controlli ufficiali efficaci ed appropriati; che il personale impiegato sia libero da qualsiasi conflitto di interesse e sia adeguatamente qualificato ed esperto in modo che i controlli e gli obblighi in materia di controlli siano espletati in maniera efficace ed efficiente; che le attrezzature usate siano appropriate ed adeguate; che i controlli effettuati siano a tutti i livelli imparziali, di qualità e coerenti. Per questo l’autorità competente deve garantire una adeguata formazione e costante aggiornamento di tutto il personale impiegato nei controlli ufficiali e che il proprio personale non divulghi in alcuna maniera le informazioni ottenute nell’espletare le operazioni di controllo ufficiale.
In merito ai controlli, questi avvengono sempre secondo procedure documentate. L’autorità competente ha anche il compito di stilare una relazione in merito al controllo ufficiale che effettuerà, che descriva gli obiettivi del controllo, dei metodi di controllo applicati, dei risultati del controllo, rilasciando copia della relazione all’OSA dell’azienda esaminata. I metodi e le tecniche di controllo prevedono monitoraggi, sorveglianza, audit, verifiche, ispezioni, campionamenti ed analisi. I controlli riguardano principalmente l’esame di tutti gli impianti di produzione, locali, uffici, attrezzature, installazioni, macchinari, trasporti, mangimi ed alimenti. In particolare: materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici, prodotti semilavorati, tutti i materiali destinati ad entrare in contatto con il prodotto tra cui, in prima battuta, il materia per il packaging, ma anche etichettatura ed informazione al cliente. Poi si passa a valutare condizioni igieniche dello stabile e del personale, tutte le procedure operative che avvengono in azienda e i documenti dell’azienda. A seguito del controllo ufficiale viene stilato poi un verbale di chiusura, copia del quale viene rilasciato all’OSA che ha la facoltà di compilare l’apposita sezione “Dichiarazione della parte” in cui può specificare aspetti toccati durante il controllo, anche in opposizione a quanto riportato nel verbale, ed infine firmare il verbale che andrà a rappresentare una parte dello storico documentale dell’azienda stessa.
Dott.ssa Federica Tavassi
Roma, 23 marzo 2014
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare