Claims salutistici e nutrizionali in etichetta: un uso consapevole!

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I “claims” o indicazioni nutrizionali e sulla salute, una grande novità nella “comunicazione alimentare”, sono stati introdotti nelle etichette e nei packaging dei prodotti alimentari come indicazioni che suggeriscano o sottintendano che l’ alimento abbia particolari proprietà nutrizionali o salutistiche benefiche per il consumatore. L’etichettatura degli alimenti, infatti, oltre a fornire le informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata anche per valorizzare i prodotti e per fare scelte più attente al momento dell’acquisto.

Un argomento non facile da gestire, in quanto facilmente si incappa, ed effettivamente si è incappato soprattutto in passato, in un abuso spesso non giustificato che risultava solo fuorviante per il consumatore. L’introduzione del Regolamento CE 1924/2006, però, ha facilitato l’approccio verso queste indicazioni, precisando i loro limiti di utilizzo, così da tutelare, da una parte i consumatori evitando la pubblicità ingannevole, e dall’altra i produttori stessi evitando la concorrenza sleale. Si è passati quindi da un momento in cui prescrizioni per lo più ingannevoli erano boicottate, ad oggi in cui l’utilizzo di queste è favorito e disciplinato in maniera precisa, dando quindi la possibilità di adottare termini o locuzioni presenti in liste di indicazioni consentite con le relative condizioni d’uso, in modo da poter rivendicare in etichetta o nella pubblicità del prodotto un particolare requisito in relazione al suo contenuto di nutrienti o di energia. In poche parole, il “claim” deve essere veritiero, basato su dati scientifici e non deve trarre in inganno il consumatore lasciando intendere che l’alimento possa in qualche modo prevenire, curare e/o guarire, ad esempio, alcune malattie. Infatti, stando al Reg. CE 1924/2006 non sono permesse indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento oppure che fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso o, ancora, che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario.

Vediamo più nel dettaglio qualche altro aspetto descritto dal Reg. CE 1924/2006.

Le indicazioni salutistiche e nutrizionali possono comparire sulle etichette, schede tecniche e materiale pubblicitario dei prodotti alimentari destinati al consumo umano; sugli alimenti non preconfezionati compresi i prodotti freschi come frutta, verdura e pane ma non sugli alimenti confezionati sul luogo di vendita a richiesta dall’acquirente; e sui prodotti alimentari destinati a servizi di ristorazione collettiva. Sono però esclusi da questo Regolamento (e le sue successive modifiche) tutti quegli alimenti che hanno, a tal proposito, una disciplina verticale propria molto più dettagliata, come per le acque minerali naturali e gli integratori alimentari. La cooperazione tra la Commissione Europea, l’EFSA e gli Stati Membri ha generato dei profili nutrizionali precisi, che comprendono anche le esenzioni, a cui ci si riferisce per stabilire se un prodotto è idoneo a riportare in etichetta un messaggio nutrizionale o salutistico. La Commissione Europea quindi stabilisce un elenco di indicazioni che possono essere espresse e una serie di indicazioni che invece non possono essere date. Altre specifiche del Regolamento implicano che le indicazioni nutrizionali e sulla salute vengano inserite obbligatoriamente solo se il prodotto presenta già l’etichettatura nutrizionale, che deve, a sua volta, essere conforme a quanto descritto nel Reg. UE 1169/2011. Quest’ultimo prevede l’obbligo di inserire in etichetta la dichiarazione nutrizionale del prodotto a partire dal 13 dicembre 2016, ma nel momento in cui l’Operatore decide di esprimere i “claims” nutrizionali e/o salutistici, è costretto a riportare anche l’etichettatura nutrizionale.

Inoltre il Reg. CE 1924/2006 stabilisce che le indicazioni, per essere riportate in etichetta, devono rispettare scrupolosamente i dettami indicati nel suo Allegato e che, per di più, non possono essere sostituite da indicazioni equivalenti, anche se con significato analogo. E’ opportuno, poi, inserire accanto ai “claims” una serie di indicazioni di “supporto” come, ad esempio, una dicitura che spieghi l’importanza di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano; le eventuali quantità dell’alimento necessarie per ottenere un determinato effetto indicato; in base ai casi, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento oppure un’avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Il Regolamento CE 1924/2006 ha aperto la strada nel delineare possibilità e limiti in materia di “claims” sui prodotti alimentari ma non vanno tralasciate le sue successive modifiche e i regolamenti di integrazioni in materia come i Regolamenti CE: 107 del 2008; 109 del 2008; 353 del 2008; e i Regolamenti UE: 116 del 2010; 432 del 2012 e 536 del 2013 ai quali si rimanda per un ulteriore approfondimento e completa visione dell’argomento.

Dott.ssa Federica Tavassi
Roma 25 gennaio 2015
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare

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