Alimenti biologici di origine vegetale: ecco quali regole bisogna rispettare nella loro produzione
Il Regolamento CE 834/2007 riguarda le norme da seguire per la produzione (e la relativa etichettatura) di alimenti biologici, mentre il Regolamento 889/2008 è il suo Regolamento applicativo. Lo scopo della produzione biologica vegetale è di salvaguardare, o addirittura aumentare il contenuto di materia organica del suolo, accrescendo la sua stabilità e biodiversità.
Per fare ciò e per migliorare la fertilità del terreno, l’operatore deve effettuare la rotazione pluriennale delle colture, leguminose comprese, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica di produzione biologica in quanto il Regolamento 834 non consente l’uso di concimi minerali azotati.
La prevenzione dai parassiti può essere realizzata solo attraverso la protezione dei nemici naturali, la rotazione delle colture, la scelta delle specie e delle varietà, le tecniche colturali e i processi termici. L’uso di prodotti fitosanitari è concesso solo se tali farmaci sono stati precedentemente autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica. I prodotti fitosanitari e gli antiparassitari approvati sono elencati nell’allegato II del Regolamento 889/2008.
Il Regolamento 834 stabilisce anche il divieto assoluto di utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati in qualsiasi punto della filiera produttiva biologica, e il divieto di utilizzo di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti, mangimi o materie prime necessarie alla produzione di mangimi biologici.
L’articolo 11 prevede la possibilità che un’azienda produca sia ortofrutta biologica che non, a patto che le varietà coltivate siano distinte e facilmente distinguibili. In questo caso l’operatore è tenuto a mantenere nettamente separate le due linee produttive, a partire dalla terra fino ai prodotti utilizzati e al ricavato dalle coltivazioni.
Il paragrafo 2 dell’articolo 12 del Regolamento 834 prevede la possibilità di inserire tra i metodi di produzione biologica anche la raccolta di vegetali selvatici, o di parte di essi, nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, a patto che queste zone non abbiano subito trattamenti con prodotti non autorizzati dal Regolamento stesso per i tre anni precedenti la raccolta e che la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale in cui i vegetali sono stati prelevati.
L’articolo 17 riguarda invece le norme che devono essere rispettate da chi voglia convertire tutta o parte della propria produzione agricola al biologico. Devono infatti intercorrere almeno due anni in cui vengono applicate le regole di produzione elencate nell’articolo 12 prima di poter considerare biologici i vegetali prodotti dal terreno in conversione.
Sono previste comunque eccezioni alle norme di produzione, anche solo per un periodo limitato, in vari casi, tra cui circostanze calamitose o ad esempio aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali.
Nel Regolamento 889/2008, capo 1, si acconsente all’uso di alcuni concimi, elencati nell’allegato I, solo nel caso in cui le norme di produzione biologica non siano state sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali coltivati e a patto che gli operatori conservino i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
Lo stesso regolamento pone un limite massimo anche alla quantità di azoto per anno per ettaro di superficie agricola utilizzata, cioè 170 kg, e tale quantità può provenire esclusivamente da letame, letame essiccato, pollina ed effluenti di allevamento liquidi.
Dott.ssa Isabella De Vita
Consulente HACCP
Associazione Italiana Consulenti di Igiene Alimentare